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Ordinanza — n. 19796/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19796/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19796/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; ‘ Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Fabrizio Pompizii lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine al suo concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, ritenendo al più ravvisabile la connivenza non punibile; Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza, nella quale - con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui non censurabile - si dà atto di come egli sia stato visto lavorare insieme al coimputato, per ben tre giorni consecutivi, nelle serre adibite alla coltivazione delle piante di cannabis; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19796/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; ‘ Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Fabrizio Pompizii lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine al suo concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, ritenendo al più ravvisabile la connivenza non punibile; Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza, nella quale - con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui non censurabile - si dà atto di come egli sia stato visto lavorare insieme al coimputato, per ben tre giorni consecutivi, nelle serre adibite alla coltivazione delle piante di cannabis; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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fabbricazione di stupefacenti infrazione commessa per negligenza partecipazione al reato delitto preterintenzionale coltivazione di canapa dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; ‘ Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Fabrizio Pompizii lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine al suo concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, ritenendo al più ravvisabile la connivenza non punibile; Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza, nella quale - con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui non censurabile - si dà atto di come egli sia stato visto lavorare insieme al coimputato, per ben tre giorni consecutivi, nelle serre adibite alla coltivazione delle piante di cannabis; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Gianni Filippo Reynaud Gaston4 Andreazza DEPOSITATO IN CAN LENA 1 9