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Ordinanza — n. 19791/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19791/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza dell'Il settembre 2019 del Tribunale di Verona resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Fraj Et Ridha Haija era stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione e con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater cod. pen., di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca dello stupefacente in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19791/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup tossicodipendenza dipendenza da sostanze sanzioni penali guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADA FRA] ET RIDHA nato il 14/07/1984 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza dell'Il settembre 2019 del Tribunale di Verona resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Fraj Et Ridha Haija era stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione e con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater cod. pen., di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca dello stupefacente in sequestro.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, vizio motivazionale circa l'eccessività della pena irrogata, nonché erronea qualificazione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al motivo di censura, esso si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta, riproducibile di per sé in ogni impugnazione e priva di idoneo collegamento e confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha invero adeguatamente replicato - o comunque non si ravvisa alcuna specifica contestazione al riguardo - ai motivi di gravame colà proposti. 3.2. Siffatte ragioni d'impugnazione, in tal modo formulate, non consentono pertanto in alcun modo l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensor Il Presi ente Claudio Cerroni Gastone4ndreazza DEPOSITATO IN