Ordinanza — n. 19790/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEMPESTA SASHA nato a GARBAGNATE MILANESE il 05/12/1984 MAURO LUISA nato a MUGGIO' il 31/03/1965 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; LuiSA Rilevato che, nel comune ricorso,(LatirAMauro e Sasha Tempesta deducono, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la natura di società "cartiera" della Azzurro Srl, senza valutare il dato dell'esistenza di dipendenti e di contabilità e senza considerare le deduzioni difensive e, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della responsabilità dei ricorrenti, mancando di stabilire quale dei due soggetti gestisse la società;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19790/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, senza che possano prendersi in considerazione i motivi nuovi dedotti con la memoria datata 15 marzo 2022, la cui ammissibilità dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché l'inammissibilità della prima si estende ai secondi (cfr. Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEMPESTA SASHA nato a GARBAGNATE MILANESE il 05/12/1984 MAURO LUISA nato a MUGGIO' il 31/03/1965 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; LuiSA Rilevato che, nel comune ricorso,(LatirAMauro e Sasha Tempesta deducono, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la natura di società "cartiera" della Azzurro Srl, senza valutare il dato dell'esistenza di dipendenti e di contabilità e senza considerare le deduzioni difensive e, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della responsabilità dei ricorrenti, mancando di stabilire quale dei due soggetti gestisse la società;
Considerato che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto e a non essere scanditi dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito (v. pag. 5 - 7 della sentenza impugnata, che del tutto logicamente argomenta la natura di società "cartiera" della Azzurro Srl, di fatto gestita dagli amministratori di diritto della CBS, vale a dire da entrambi gli imputati); Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già analizzato e disatteso con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (v. pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata) e perché concernente il trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale sul punto attribuito al giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, senza che possano prendersi in considerazione i motivi nuovi dedotti con la memoria datata 15 marzo 2022, la cui ammissibilità dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché l'inammissibilità della prima si estende ai secondi (cfr. Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. /7 Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Gaston9' ndreazza D