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Ordinanza — n. 19788/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19788/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19788/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARA ALESSANDRO nato a ALESSANDRIA il 19/07/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Alessandro Di Cara deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione e nel trasporto di sostanze stupefacenti, pur essendo l'imputato mero conducente inconsapevole della vettura su cui viaggiava il possessore della sostanza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19788/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti guida senza autorizzazione guida in stato di ebbrezza qualificata corsa di controllo pericolo di traffico di stupefacenti test sul consumo di droga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARA ALESSANDRO nato a ALESSANDRIA il 19/07/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Alessandro Di Cara deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione e nel trasporto di sostanze stupefacenti, pur essendo l'imputato mero conducente inconsapevole della vettura su cui viaggiava il possessore della sostanza;

Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, che, accogliendo il gravame proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, ha convincentemente argomentato il ruolo concorsuale dell'imputato nel trasporto illecito contestato (posto che il correo, non abilitato alla guida dell'auto, non avrebbe altrimenti potuto recarsi ad acquistare la droga così lontano) e la sua consapevolezza circa l'acquisto di stupefacente non destinato al consumo personale, anche in relazione alla frequenza di pregressi, analoghi, viaggi effettuati dai due e comprovati dall'analisi dei tabulati telefonici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presi /te Gianni Filippo Re naud Gastone ndreazza DEPOSITATO IN CANCELLERIA n,7g,