Ordinanza — n. 19786/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM MOUHAMED nato il 10/05/1998 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; /' Rilevato che il ricorso con cui Mduhamed Thiam deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianza già analizzata e disattesa con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata (v. pag. 2), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM MOUHAMED nato il 10/05/1998 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; /' Rilevato che il ricorso con cui Mduhamed Thiam deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianza già analizzata e disattesa con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata (v. pag. 2), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presid t Gianni Filippo Reynaud Gastone 4fidreazza 0E9