Ordinanza — n. 19785/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'8/7/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 15/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale Harumabakar Sanyang era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di dieci mesi, quindici giorni di reclusione e 1.800 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19785/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANYANG HARUMABAKAR nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8/7/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 15/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale Harumabakar Sanyang era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di dieci mesi, quindici giorni di reclusione e 1.800 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato confermato con motivazione carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. La Corte di appello, pronunciandosi sul medesimo punto qui riproposto, ha evidenziato che:
a) il ricorrente aveva già subito condanna per un reato della stessa indole commesso l'anno precedente;
b) il soggetto - irregolare sul territorio dello Stato - non svolgeva lecita attività lavorativa, e non aveva stabile dimora, con conseguente "elevatissimo rischio di recidiva" (già contestata come specifica infraquinquennale);
c) non potevano, dunque, esser riconosciute le circostanze attenuanti generiche (peraltro, neppure domandate nel gravame), né poteva essere esclusa la recidiva, anche considerando le modalità del reato, commesso in pieno giorno in un parco pubblico noto come piazza di spaccio.
5. Una motivazione del tutto logica e solida, dunque, come tale incensurabile, specie a fronte di un ricorso che - senza neppure citare gli argomenti richiamati - lamenta genericamente il difetto di motivazione.
6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il Consigliere estenso