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Ordinanza — n. 19782/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19782/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto critico con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr pag 4, ove si argomenta in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto operata dal primo Giudice e si espongono le ragioni giustificative della rídeterminazione dell'entità della pena irrogata), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Regesto Legislator

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art. 546 cod.proc.pen, art. 581 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19782/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione della pena.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti proporzionalità della detenzione errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena pena sproporzionata sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod.proc.pen
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen.
art. 581 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBUANE CHRISTIAN nato il 12/12/1985 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 03/06/2021 la Corte di appello di Torino in riforma della sentenza emessa in data 11/10/2018 dal Gíp del Tribunale di Torino - che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa- riduceva la pena a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto critico con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr pag 4, ove si argomenta in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto operata dal primo Giudice e si espongono le ragioni giustificative della rídeterminazione dell'entità della pena irrogata), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte (Agitone la Di Gast91e Andreazza li2eLpu: DEPOS