Italian Court dismisses appeal as mere repetition of lower court grievances without critical legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Cesano's appeal inadmissible for failing to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. Cesano merely reiterated factual grievances regarding drug possession and injury charges without challenging the logic of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grievances raised in the appeal act without a critical analysis of the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESANO MATTEO nato a CUNEO il 24/05/1981 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico, articolato, motivo di ricorso, Matteo Cesano deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione: in punto di dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti e con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup.; in relazione agli artt. 81 cod. proc. pen. e 337 cod. pen., non potendo la condotta integrare il reato contestato (essendo inverosimile che il ricorrente, dopo essersi sottoposto all'identificazione e alla perquisizione personale si sia d'improvviso opposto agli atti d'ufficio dei carabinieri); con riguardo alle lesioni personali che avrebbe cagionato ai carabinieri; in ordine all'esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente contestata al capo 4 d'imputazione; con riguardo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti per l'offerta reale di risarcimento del danno ai carabinieri; per la mancata riduzione della pena nei minimi edittali;
Considerato che si tratta di motivi inammissibili, trattandosi della mera reiterazione di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, senza che il ricorrente svolga un'analisi critica della sentenza impugnata con cui le stesse sono state correttamente e logicamente disattese, trattandosi, peraltro, di mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (v. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata) che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Prosidente Gianni Filippo Re naud Gastone Andreazza DEPOSITATO !N C!JCI4Ì