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Ordinanza — n. 19778/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit regarding sentencing proportionality in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Faye Daby inadmissible, ruling that the lower court's sentencing was legally sound. The appellant argued for a reduction in the five-month prison term, but the court found the conviction for heroin trafficking justified given the defendant's established pattern of illegal conduct since 2001. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court's decision on sentencing is substantively correct and the appellant fails to demonstrate a specific defect in the reasoning or proportionality of the penalty.

Parole chiave

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drug trafficking recidivism sentencing proportionality inadmissible appeal procedural costs commisurazione della pena per stupefacenti errore nella commisurazione della pena arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 cod. pen.
Art. 136 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE DABY (C.U.I. 04CVYXE) nato il 11/11/1990 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/1/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 9/7/2020 dal locale Tribunale, con la quale Daby Faye era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato, con rito abbreviato, alla pena di cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 800 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sull'entità della pena, unico oggetto di gravame, la Corte di appello ha ritenuto di confermare il giudizio dì equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva (correttamente contestata e ritenuta in forza del precedente specifico), in quanto le tre cessioni di eroina di cui al processo certificavano lo stabile inserimento del ricorrente nel circuito dei piccoli trafficanti cittadini, con disponibilità continuativa di sostanza. La sentenza, ancora, ha richiamato i precedenti dattiloscopici, che attestavano che il Faye - dal 2001 - era stato arrestato molte volte per violazione del d.P.R. n. 309 del 1990, emergendo, dunque, una palese serialità di condotte illecite. Alla luce di queste considerazioni - che il ricorso neppure menziona, tantomeno contesta - è stata dunque ribadita la congruità della pena, peraltro nella base di un solo mese superiore al minimo edittale.

5. L'impugnazione, pertanto, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il gri_ estensore Il Pr dente I riCo Mengo Gasto Adreazza DEPOS