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Ordinanza — n. 19776/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit and failure to show fault in inadmissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lamin Ceesay inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the severity of the sentence, arguing based on social conditions and personal status. The court rejected these arguments as purely merits-based and insufficient to justify the appeal, noting the appellant's negative personality and lack of positive elements for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost. The appeal is inadmissible if the grounds are purely merits-based and the appellant did not act without fault in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances purely merits arguments procedural costs order fault in inadmissibility commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 cost. cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY LAMIN nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8/6/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 13/10/2017 dal locale Tribunale, con la quale Lamin Ceesay era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 840 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, all'entità della pena,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta, infatti, la Corte ha steso una motivazione del tutto adeguata, logica e priva di vizi, con la quale è stata sottolineata l'assenza di qualunque elemento per giustificare le circostanze attenuanti generiche; la negativa personalità del Ceesay, peraltro, è stata ricavata anche dallo stato di detenzione per altra causa, al tempo della pronuncia di appello, così emergendo ulteriormente la mancanza di argomenti positivi nell'ottica delle attenuanti richieste. A conclusioni difformi, peraltro, non può condurre il contenuto del ricorso, che richiama argomenti di puro merito, quindi inammissibili, come le condizioni sociali e di vita dell'imputato.

5. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il C nsigliere estensore 7io Nleng Gastor Andreazza DEPOS!TATO !N CAN L