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Ordinanza — n. 19773/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giorgio Lo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lo argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, but the Court found his complaint merely repetitive of issues already analyzed and rejected in the lower judgment. The decision rests on the requirement that an appeal must provide a critical analysis of the contested sentence rather than simply reiterating unaddressed grievances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the contested judgment and merely reiterates grievances already examined and dismissed with logical coherence by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances critical analysis requirement repetitive complaint procedural costs Court of Cassazione civil procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIORGIO nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Giorgio Lo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianza già analizzata e disattesa con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata (v. pagg. 3 e 4), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pre dente Gianni Filippo Reynaud Gastone Andreazza DEPOSIT;',1 O