Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it fails to address the appellate court's reasoning on criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding criminal responsibility did not correspond to the actual grounds of the contested appellate judgment. The appellant had previously admitted responsibility and only challenged the reclassification of the offense and the recidivism status, yet the cassation petition focused on the principle of 'beyond reasonable doubt' without addressing the court's explicit finding of liability. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for admissibility were not met, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the grounds of the contested judgment or if they fail to address the specific issues decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARATORE ANTONIO nato a CATANIA il 22/01/1996 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 maggio 2021 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 23 ottobre 2020 del Tribunale di Catania resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta ad Antonio Paratore - fermo il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito - per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio della condanna solamente al di là di ogni ragionevole dubbio, assumendo l'omessa risposta della Corte territoriale alla quaestio iuris relativa all'accertamento di responsabilità, tenuto conto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza. In specie l'imputato aveva infatti dichiarato che la sostanza era destinata al suo uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, prospettando una ricostruzione fattuale nel senso dell'uso personale dello stupefacente, non si confronta con la motivazione della Corte territoriale e con la situazione processuale colà evocata, laddove, richiamando i motivi di gravame, la sentenza impugnata aveva dato atto che l'imputato aveva solamente richiesto la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5 cit. (doglianza invero accolta), altresì insistendo per l'esclusione della recidiva e lamentando infine l'eccessività della pena, tenuto espressamente conto dell'ammissione di responsabilità e del percorso di emenda intrapreso dallo stesso Pa ra to re .
In definitiva, non vi era stata in appello doglianza riguardante l'accertamento di responsabilità (espressamente ammessa dall'imputato, ed in proposito il ricorso nulla aggiunge), sì che i profili fattuali e di diritto siccome introdotti in questa sede - che contestano appunto la responsabilità dell'imputato, invero mai negata in precedenza - appaiono del tutto estranei rispetto al contenuto del giudizio e, in particolare, in relazione a quanto devoluto alla Corte territoriale, il cui percorso argomentativo non è infatti oggetto di alcun esame da parte dell'odierno ricorrente.
4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si confronta con la sentenza e con quanto colà richiesto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente laudio C Gastone/Arjdreazza