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Ordinanza — n. 19762/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of structural motivation defects and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal by Giuseppe Terrana inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court should have invalidated the seizure report and acquitted him due to lack of subjective intent and commercial operations, but the Supreme Court found these to be arguments of merit rather than structural flaws. The court emphasized that it cannot re-evaluate factual evidence or offer alternative interpretations of the trial record, noting the lower court's reasoning was coherent and the crime had not expired.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only structural defects in the lower court's reasoning and cannot re-evaluate factual evidence or provide alternative interpretations of the trial record; arguments regarding the lack of subjective intent or procedural irregularities that do not affect the logical structure of the decision are considered inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal structural defects in reasoning re-evaluation of evidence subjective intent of crime procedural costs allocation fatture fittizie inchiesta per frode fiscale false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 2 cod.
Art. 17 comma 1-bis d. Igs. n. 74 del 2000
Infine, quanto all'estinzione del reato per prescrizione, si osserva che l'art. 17, comma 1-bis, d.
Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte di merito avrebbe dovuto, in primo luogo, dichiarare inutilizzabile il processo verbale di constatazione, a fondamento della sentenza, per violazione dell'art. 220 disp.
Art. 2 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Con sentenza del 19/5/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 28/11/2018 dal Tribunale di Agrigento, con la quale Giuseppe Terrana era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
La Corte di merito avrebbe dovuto, in primo luogo, dichiarare inutilizzabile il processo verbale di constatazione, a fondamento della sentenza, per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANA GIUSEPPE nato a CANICATTI il 19/04/1983 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/5/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 28/11/2018 dal Tribunale di Agrigento, con la quale Giuseppe Terrana era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe dovuto, in primo luogo, dichiarare inutilizzabile il processo verbale di constatazione, a fondamento della sentenza, per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Ancora, la sentenza avrebbe dovuto assolvere il ricorrente a fronte di una prova certa quanto all'esistenza delle operazioni commerciali, confermata da testimoni, e di seri dubbi quanto all'elemento soggettivo del reato (anche con riguardo al rapido deprezzamento dei prodotti informatici). Si contestano, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'intervenuta prescrizione del delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

6. La complessiva doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

7. La sentenza, in particolare, ha evidenziato, quanto al processo verbale di constatazione, che:

a) non erano stati individuati dall'appellante gli atti di indagine eventualmente compiuti dopo l'emersione degli indizi di reato, così che la doglianza risultava generica;

b) quanto alla società verificata (l'emittente), il risultato degli accertamenti - la natura di cartiera di questa - avrebbe preceduto di certo l'art. 220 citato, così da essere utilizzabili nei confronti dell'utilizzatrice e, dunque, del ricorrente;

c) quanto a quest'ultima, l'emersione degli indizi dovrebbe collocarsi in corrispondenza delle verifiche sulle 32 fatture in esame, sulle quali, tuttavia, aveva deposto anche il teste Casale.

8. Con riguardo, poi, all'effettività delle operazioni commerciali, riferita da alcuni testi a difesa, la Corte ha sottolineato - con argomento in fatto qui non censurabile - che:

1) le dichiarazioni di questi non erano esattamente correlabili - per anno e per singolo acquisto o consegna - alle 32 pratiche documentate, cui si riferisce la contestazione;

2) l'eventuale effettiva consegna di merci avrebbe costituito, in ogni caso, oggetto di operazioni soggettivamente inesistenti, con passaggio da altro Stato membro dell'Unione Europea, dato che l'emittente era risultata una "cartiera" (priva di strutture, mezzi, sede, documentazione).

9. Negli stessi termini, quindi, la sentenza ha riconosciuto il dolo del reato, sul presupposto che le modalità operative dell'emittente - con consegna nelle 24/48 ore dal pagamento - non poteva che suscitare sospetti circa l'effettiva disponibilità della merce in capo a questa, che, dunque, si poneva come mero tramite cartolare tra il reale venditore e l'acquirente. I prezzi ribassati, peraltro, erano risultati pratica abituale dell'emittente stessa, senza assumere, dunque, alcun particolare significato.

10. In ordine, poi, alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non lamenta il difetto di motivazione, ma solo - in fatto - il mancato riconoscimento; con argomento di merito, dunque, qui non proponibile. E con la precisazione, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto del tutto congrua la pena (quindi non suscettibile di riduzione), avuto riguardo al carattere non isolato, ma reiterato, della condotta illecita, con uso di molte fatture relative ad operazioni inesistenti.

11. Infine, quanto all'estinzione del reato per prescrizione, si osserva che l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 dispone l'aumento di 1/3 dei relativi termini, per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 dello stesso decreto; con l'effetto che la contestazione in esame - ottobre 2013 - si prescriverà solo nell'ottobre 2023.

12. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 2 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il Consigliere estensor