Italian Court dismisses appeals for lack of motivation and waived objections in criminal settlement cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Bonaceto and Giuffrida inadmissible. Bonaceto's claim regarding insufficient motivation was rejected because the lower court had already recognized mitigating circumstances, while Giuffrida's appeal was barred by the principle that agreeing to a settlement waives subsequent objections except for specific legal defects. The court ruled that since the grievances were either waived or not properly analyzed against the existing judgment, the appeals must be dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals challenging criminal settlement judgments are inadmissible if they fail to critically analyze the lower court's reasoning or if the objections were waived by the parties' agreement to the settlement terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONACETO ANTONINO nato a CATANIA il 10/02/1994 GIUFFRIDA VITA nato a CATANIA il 03/09/1997 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Antonino Bonaceto lamenta il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che ha peraltro già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorso con cui Vita Giuffrida si duole del trattamento sanzionatorío determinato con sentenza resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è inammissibile, poiché, per consolidato orientamento di questa Corte, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Gasto Andreazza 5fr DEPOSITATO IN CfIC