Ordinanza — n. 19760/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCI' MAURIZIO nato a AVOLA il 01/03/1994 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; t-tiarsc t' Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da Maurizio riaR con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, analizzate e disattese con non illogica motivazione (v. pagg. 3 e 4, ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'irrilevanza dei pretesi elementi favorevoli di valutazione addotti dall'appellante);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19760/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCI' MAURIZIO nato a AVOLA il 01/03/1994 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; t-tiarsc t' Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da Maurizio riaR con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, analizzate e disattese con non illogica motivazione (v. pagg. 3 e 4, ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'irrilevanza dei pretesi elementi favorevoli di valutazione addotti dall'appellante);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pres ente Gianni Filippo Reynaud Gasto Andreazza DEPOSITATO IN CANCELLERIA