Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19760/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19760/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCI' MAURIZIO nato a AVOLA il 01/03/1994 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; t-tiarsc t' Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da Maurizio riaR con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, analizzate e disattese con non illogica motivazione (v. pagg. 3 e 4, ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'irrilevanza dei pretesi elementi favorevoli di valutazione addotti dall'appellante);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19760/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCI' MAURIZIO nato a AVOLA il 01/03/1994 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; t-tiarsc t' Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da Maurizio riaR con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, analizzate e disattese con non illogica motivazione (v. pagg. 3 e 4, ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'irrilevanza dei pretesi elementi favorevoli di valutazione addotti dall'appellante);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pres ente Gianni Filippo Reynaud Gasto Andreazza DEPOSITATO IN CANCELLERIA