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Ordinanza — n. 19759/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court's reasoning was coherent and facts did not support lesser offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19759/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was logically sound and factually grounded. The appellant argued for a lesser offense or exemption based on his health conditions and drug prescription, but the appellate court correctly noted the marijuana crop was substantial and not for personal use. The Supreme Court affirmed that it cannot re-evaluate facts or adopt new parameters, thus rejecting the request for a new reading of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new parameters to grant a lesser offense or exemption when the lower court's reasoning is coherent and based on objective trial findings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lesser offense exclusion exemption from punishment coherent reasoning drug cultivation facts imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 9/9/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 16/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con la quale Vincenzo Lioi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
73, comma 5, decreto citato, o la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulle quali la motivazione della sentenza sarebbe viziata.
art. 131-bis cod. pen
73, comma 5, decreto citato, o la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulle quali la motivazione della sentenza sarebbe viziata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOI VINCENZO nato a STILO il 09/01/1956 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/9/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 16/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con la quale Vincenzo Lioi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno, quattro mesi dì reclusine e 4mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare le condizioni di salute del ricorrente, destinatario di prescrizione medica di sostanze stupefacenti con finalità analgesica, per riconoscere l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, o la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulle quali la motivazione della sentenza sarebbe viziata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6, La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

7. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che le condizioni di salute del ricorrente, e relativa prescrizione medica, non potevano di certo giustificare una vera e propria piantagione di marijuana, composta da oltre 80 piante, alcune delle quali alte 2,5 metri, di certo non finalizzata ad uso esclusivamente personale.

8. Con riguardo, poi, all'ipotesi lieve di cui al comma 5, questa è stata esclusa sul presupposto che l'entità del principio attivo, la qualità, la quantità ed il livello di produzione non permettevano di individuare un fatto di lieve entità; né, implicitamente, consentire di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della quale, peraltro, non vi è traccia nel gravame o nel verbale di udienza (nonostante la diversa lettera del ricorso).

9. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 20