Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court failed to declare non-punishment under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano regarding the appellate court's failure to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court should have declared non-punishment, but the prosecution and defendant had previously accepted plea bargaining, which implicitly waived such grounds. The court ruled that without specific concrete elements demonstrating why non-punishment should have been declared, the complaint constitutes a mere formal omission rather than a substantive error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A plea bargain in the second instance presupposes an affirmative finding of responsibility, thereby implicitly excluding grounds for non-punishment; consequently, a cassation complaint alleging the failure to apply Article 129 must contain specific concrete elements showing why a declaration of non-punishment should have been made, rather than merely alleging a formal omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLI MAURIZIO nato a CASALE MONFERRATO il 30/07/1968 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOt-d-a- cv i-97)-57 e in:TErtr,-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/05/2021, la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Vercelli in data 16/04/2018 - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta in mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla esclusione della declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 129 cod.proc.pen., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione- come avvenuto nella specie- ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento , (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv.273431;Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006, Birra e altro, Rv. 234407;
Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv. 237784; Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009, Bredice e altri, Rv. 244849).
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere este