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Ordinanza — n. 19756/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic sentencing criticism lacking specific argumentation under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the criticism regarding the sentence imposed on the defendant for drug possession. The appellant argued the penalty was unjustified, but the court found no specific comparison with the lower court's reasoning regarding the defendant's conduct and criminal history. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the criticism is generic and lacks a specific argumentative confrontation with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal criticism sentencing review standard Criminal Procedure Code inadmissible appeal specific argumentation requirement commisurazione della pena per stupefacenti commisurazione della pena minorile attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod.pen
1.Con sentenza pronunciata in data 22/04/2021.1a Corte di appello di Torino, confermava la sentenza emessa in data 21/08/2020 dal Tribunale di Torino, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5, d.P.R.
art. 581 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.20377 del 11/03/2009
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABBI CHARNO nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 22/04/2021.1a Corte di appello di Torino, confermava la sentenza emessa in data 21/08/2020 dal Tribunale di Torino, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana) e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità della censura proposta. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr pag 2, ove si conferma la congruità della pena irrogata dal primo giudice richiamando le modalità della condotta ed i precedenti penali dell'imputato), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte cir-jtone I GastqA Andreazza DEPOSITATO IN CAN 1 9 MAC;