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Ordinanza — n. 19753/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural time limits and lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Pittella inadmissible. The appellant argued a generic defect in the lower court's reasoning, but the appeal failed to cite specific statutory grounds required for reviewing sentences under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied the strict time limits of Article 448 and ruled that the appeal was filed without fault, ordering the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 448 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence rendered under Article 444 is inadmissible if it does not allege specific statutory grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and if filed outside the prescribed time limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 444 Code Criminal Procedure generic defect of reasoning time limits for appeal procedural costs and fine sanzioni penali riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 22/9/2021, il Tribunale di Crotone applicava a Salvatore Pittella - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 22/9/2021, il Tribunale di Crotone applicava a Salvatore Pittella - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTELLA SALVATORE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 20/02/1957 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEdato avviso alle partM udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/9/2021, il Tribunale di Crotone applicava a Salvatore Pittella - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un astratto vizio argomentativo.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1