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Ordinanza — n. 19752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Giuseppina Caiazzo - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 5mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse dall'accordo negoziale proposto dall'imputato.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali infrazione grave alla lstup adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 14/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Giuseppina Caiazzo - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 26/10/1995 avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NaTtravviso alte :part,P,)--- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Giuseppina Caiazzo - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 5mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse dall'accordo negoziale proposto dall'imputato.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il ,igliere estensore Il Pre idente rico Gaston AndreapcsiTAT0 ihf Ezpza \