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Sentenza — n. 19751/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls sentence for failing to grant conditional suspension despite explicit request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment without remittal because the judge failed to grant the conditional suspension of sentence despite the defendant's explicit request. The defendant had agreed to a one-year prison term but insisted on the suspension benefit, which the trial judge ignored while applying the detention. The court ruled that such a failure violates legal principles requiring the court to reintegrate parties to renegotiate the agreement or proceed with ordinary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A judgment applying a custodial sentence without granting the conditional suspension of sentence, when expressly requested by the defendant, must be annulled without remittal to allow parties to renegotiate the agreement.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence conditional suspension of sentence request annulment without remittal negotiated plea agreement procedural violation Italian criminal procedure Corte di Cassazione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
La ricorrente ha assunto l'intervenuta violazione di legge a norma dell'art. 606, lett.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 20 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Maria Grazia Carriola, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, con confisca della somma in sequestro, per il reato di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
3, comma 13, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 20 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Maria Grazia Carriola, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, con confisca della somma in sequestro, per il reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella
Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, Bessas e altro
Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, Bessas e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carriola Grazia Maria, nata a Napoli il 09/07/1985 avverso la sentenza del 20/10/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Maria Grazia Carriola, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, con confisca della somma in sequestro, per il reato di cui all'art. 7, comma 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 13, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. La ricorrente ha assunto l'intervenuta violazione di legge a norma dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto l'accordo intervenuto tra le parti era condizionato alla sospensione condizionale della pena, ed in proposito il Giudice non si era pronunciato e non aveva quindi provveduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al competente Tribunale di Napoli. 3.1. In proposito, infatti, è stato anche recentemente osservato da questa Corte di legittimità che la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella, Rv. 279241;

Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, Bessas e altro, Rv. 270065). 3.1.1. In specie il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ha escluso la sussistenza di condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma dell'art.129 cod. proc. pen., invero osservando che l'imputata aveva omesso di dichiarare situazioni ostative al percepimento del reddito di cittadinanza. In tal senso, secondo il Tribunale doveva ritenersi "corretta... la qualificazione giuridica dei fatti e congrua la pena concordata dalle parti". In conseguenza di ciò, nel dispositivo, e "su consenso delle parti", veniva applicata all'odierna ricorrente la ricordata pena detentiva. 3.1.2.

Ciò posto, nella proposta di applicazione della pena l'imputata, ottenendo il consenso del Pubblico ministero, aveva sì richiesto l'applicazione della pena finale di un anno di reclusione, peraltro con sospensione della stessa. Ed in proposito il Tribunale - che in questo modo non ha tenuto in motivato conto l'accordo processuale complessivamente raggiunto - non ha invece inteso osservare alcunché, limitandosi ad applicare la pena detentiva concordata.

4. Alla stregua dei principi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata non può che essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensor Il Presi ente io Cerron Gaston Andreazza OS