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Ordinanza — n. 19749/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19749/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIOTTI PASQUALE nato a CASERTA il 12/12/1958 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui Pasquale Vigliotti deduce il difetto di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag.

Parole chiave

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inasprimento delle limitazioni delle emissioni divieto di immissioni eccessive motivi di cassazione prezzo di emissione caso di rigore economico decisioni relative al trattamento economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIOTTI PASQUALE nato a CASERTA il 12/12/1958 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui Pasquale Vigliotti deduce il difetto di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. pag.

3) ha non illogicamente argomentato la decisione ritenendo assorbenti le consistenti dimensioni dell'attività, con presenza di ben 12 postazioni di lavoro che determinavano emissioni in atmosfera, senza che tale discrezionale giudizio possa essere altrimenti rivisitato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud GastonefAndreazza DEPOSITATO IN CA CELLER1A 1 9 M 5