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Ordinanza — n. 19741/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 giugno 2021 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 13 novembre 2017 del Tribunale di Chieti, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro 1500 di multa la pena, sospesa, inflitta a Stefano Giannini per il reato di cui all'art. 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso è stata sottolineata l'irrilevanza della durata di accensione del fumogeno, pacificamente nel possesso dell'odierno ricorrente nell'occasione di una riunione di protesta tra tifosi all'esterno dello stadio di Chieti, al termine della partita di calcio tra il Chieti e il Termoli dell'Il gennaio 2015. Infatti il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall'art. 6-ter della medesima legge 401 del 1989, dev'essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità di tali strumenti (cfr.

Parole chiave

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incendio intenzionale uso delittuoso di materie esplosive reato istantaneo pubblica istigazione a delinquere consumo di canapa infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINI STEFANO nato a ATRI il 21/02/1980 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 giugno 2021 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 13 novembre 2017 del Tribunale di Chieti, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro 1500 di multa la pena, sospesa, inflitta a Stefano Giannini per il reato di cui all'art. 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata censurata l'omissione della motivazione resa dalla sentenza impugnata in relazione a specifico motivo d'appello, quanto al tempo durante il quale il fumogeno era rimasto acceso in mano dell'imputato. 2.2. Col secondo motivo, adducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente ha sostenuto che l'accensione del fumogeno, tra l'altro nell'ambito dei tifosi della stessa squadra, aveva avuto solamente finalità coreografiche e non sussisteva intento lesivo nei riguardi di chicchessia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Come è stato ricordato dalla Corte territoriale, tra l'altro in espressa adesione ai rilievi del primo Giudice, in specie è stata contestata la fattispecie di cui all'art. 6-ter della legge 401 cit., in forza del quale, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", è prevista la punizione di "chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive...o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere". 3.1.1.

In tal senso è stata sottolineata l'irrilevanza della durata di accensione del fumogeno, pacificamente nel possesso dell'odierno ricorrente nell'occasione di una riunione di protesta tra tifosi all'esterno dello stadio di Chieti, al termine della partita di calcio tra il Chieti e il Termoli dell'Il gennaio 2015. Infatti il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall'art. 6-ter della medesima legge 401 del 1989, dev'essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità di tali strumenti (cfr.

Sez. 3, n. 46981 del 24/05/2018, P., Rv. 273957) 3.1.2. Ciò posto, entrambi i motivi di doglianza non colgono la ratio incriminatrice, invero correttamente evocata dalla sentenza impugnata in relazione all'imputazione siccome elevata. Ed è infine nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Congliere estensor Il Pres ente Cl