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Ordinanza — n. 19736/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19736/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha applicato a Francesco Tessitore, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro (quattro involucri di hashish per un totale di grammi 4,9), nonché restituzione all'imputato avente diritto della somma di denaro contante in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., applicabile ad ogni tipologia di delitto per motivi di lucro ed anche ai reati previsti e puniti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti attenuazione della pena abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti tossicodipendenza sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 23 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha applicato a Francesco Tessitore, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE FRANCESCO nato a ROMA il 16/09/2003 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti;: udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha applicato a Francesco Tessitore, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro (quattro involucri di hashish per un totale di grammi 4,9), nonché restituzione all'imputato avente diritto della somma di denaro contante in sequestro.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo la violazione dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., applicabile ad ogni tipologia di delitto per motivi di lucro ed anche ai reati previsti e puniti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. In ragione di ciò, nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, l'omessa applicazione di circostanza attenuante che neppure risulta menzionata nella richiesta di applicazione di pena, cosicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (cfr.

Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117). In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estens re Il Pridente !audio Cerri GastQie Andreazza DEPOSITATO IN CA LENA oggi