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Ordinanza — n. 19733/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACANNA GIACINTO nato a CASSANO ALLO IONIO il 01/02/1974 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Giacinto La-Canna deduce il difetto di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva in punto di rigetto del motivo di appello teso ad ottenere l'ammissione della testimonianza del commercialista della società, che avrebbe dovuto riferire circa l'accordo connesso alla sostituzione dell'amministratore a seguito dell'intervenuta cessione delle quote societarie;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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cessione del contratto nullità delle intese quota sociale accordi tra imprese esclusione del socio consegna di documenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACANNA GIACINTO nato a CASSANO ALLO IONIO il 01/02/1974 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Giacinto La-Canna deduce il difetto di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva in punto di rigetto del motivo di appello teso ad ottenere l'ammissione della testimonianza del commercialista della società, che avrebbe dovuto riferire circa l'accordo connesso alla sostituzione dell'amministratore a seguito dell'intervenuta cessione delle quote societarie;

Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata circa la superfluità della richiesta prova e costituito da mere doglianze in punto di fatto che mirano a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità (v. pag. 1 della sentenza impugnata, laddove, oltre a rilevarsi che la cessione delle quote emerge documentalmente dall'atto pubblico acquisito, si sottolinea altresì l'assorbente circostanza che a detto trasferimento non conseguì alcuna variazione della carica di amministratore unico del ricorrente, il quale avrebbe pertanto dovuto presentare la dichiarazione fiscale la cui omissione ha determinato affermazione di penale responsabilità);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pre dente Gianni Filippo Reynaud GastoriAndreazza DEPOSITATO -^-z,\ - N CAN _