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Ordinanza — n. 19730/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19730/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO MARCO nato a PALERMO il 22/08/1981 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, Marco Serio lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente, alla ritenuta responsabilità penale per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti e per il mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., non avendo il giudice considerato le ridotte dimensioni della coltivazione, l'assenza di strumenti per il confezionamento, la non abitualità della condotta;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19730/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti coltivazione di canapa consumo di canapa traffico di canapa abuso di sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO MARCO nato a PALERMO il 22/08/1981 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, Marco Serio lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente, alla ritenuta responsabilità penale per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti e per il mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., non avendo il giudice considerato le ridotte dimensioni della coltivazione, l'assenza di strumenti per il confezionamento, la non abitualità della condotta;

Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché già analizzati e disattesi con corretti argomenti giuridici e adeguata motivazione (v. punti 1-2 della sentenza impugnata), che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, avendo il giudice d'appello fatto buon governo dei principi di recente stabiliti da questa Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624-01), argomentando le ragioni di una destinazione non esclusivamente personale della sostanza e l'impossibilità di affermare, nella specie, che la coltivazione avesse generato un modestissimo quantitativo di prodotto (trattandosi di oltre 2.000 dosi medie singole) e la conseguente minima offensività della condotta necessaria per poter ritenere l'ipotesi della particolare tenuità del fatto;

Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non essere stata applicata una pena che si assestasse sul minimo edittale, senza considerare le circostanze del caso concreto, la personalità dell'imputato e l'ambito esclusivamente domestico della condotta, non idonea ad accrescere la circolazione della sostanza stupefacente - è inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, con sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive, le ragioni per cui è stata applicata una pena base leggermente superiore al minimo edittale, senza che questa Corte possa altrimenti censurare l'utilizzo del potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. , Il Consigliere estensore Il Pre i/ 'dente Gianni Filippo Reynaud Gasto? Andreazza DEPOSITATO I