Ordinanza — n. 19727/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3/6/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 13/2/2018 dal locale Tribunale, con la quale Massimo Valente e Ahmed Ali Hagi erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati alla pena di cui al dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19727/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE MASSIMO nato a ROMA il 25/02/1969 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/6/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 13/2/2018 dal locale Tribunale, con la quale Massimo Valente e Ahmed Ali Hagi erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati alla pena di cui al dispositivo.
2. Propone ricorso per cassazione Valente, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. La Corte di appello, pronunciandosi sul medesimo profilo qui richiamato, ha evidenziato che il Valente è soggetto gravato da numerosi precedenti penali, contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione, così da giustificare la contestazione della recidiva reiterata; le condotte in rubrica, dunque, sono state congruamente giudicate come momento di un più ampio percorso delinquenziale che il ricorrente non intende abbandonare, espressione di una rafforzata capacità criminale. Ancora, la sentenza ha sottolineato la mancanza di elementi favorevoli all'imputato, tale da escludere l'invocata prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
La misura della pena, infine, è stata giudicata congrua, sebbene in misura superiore al minimo edittale, in ragione della natura e della quantità di stupefacente detenuto e ceduto, nonché delle complessive modalità del fatto, commesso sulla pubblica via e in una zona notoria di spaccio. Una motivazione del tutto logica e congrua, dunque, e fondata su concreti elementi in atti; una motivazione che, peraltro, il ricorso non menziona affatto, non confrontandosi, quindi, con quanto si assume di contestare.
5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il Pres r-lte Gas