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Ordinanza — n. 19725/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19725/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA CRISTIAN nato a ABBIATEGRASSO il 31/03/1981 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA Llatc e_122rtjj udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribunale di Pavia, ufficio Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza in epigrafe applicava a Cristian Guai-da la pena di mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 75 comma2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 commessi il 4/1/2019, il 4/4/2019 e il 6/5/2019, mentre lo assolveva, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato relativamente alla condotta 16/7/2019. Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia Cristian Guarda e lamenta \i1710 di motivazione. L'impudo luce della rnodirica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 de • -;ogge!:tat2 a:la rigict,..i «perimetrazione>, dei motivi, introdotta dalla stesa 'n ogni Caso manThstamente infondata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19725/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 commessi il 4/1/2019, il 4/4/2019 e il 6/5/2019, mentre lo assolveva, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato relativamente alla condotta 16/7/2019. Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia Cristian Guarda e lamenta \i1710 di motivazione. L'impudo luce della rnodirica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 de • -;ogge!:tat2 a:la rigict,..i «perimetrazione>, dei motivi, introdotta dalla stesa 'n ogni Caso manThstamente infondata.

Parole chiave

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sanzioni penali recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale semiprigionia sanzione disciplinare dell'avvocato riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA CRISTIAN nato a ABBIATEGRASSO il 31/03/1981 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA Llatc e_122rtjj udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Pavia, ufficio Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza in epigrafe applicava a Cristian Guai-da la pena di mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 75 comma2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 commessi il 4/1/2019, il 4/4/2019 e il 6/5/2019, mentre lo assolveva, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato relativamente alla condotta 16/7/2019. Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia Cristian Guarda e lamenta \i1710 di motivazione. L'impudo luce della rnodirica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 de • -;ogge!:tat2 a:la rigict,..i «perimetrazione>, dei motivi, introdotta dalla stesa 'n ogni Caso manThstamente infondata.

In tema di patteggiamento, infatti, Htte !e Ljizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo d: rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 de 0b Leone, Rv. 222959-01;

Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, F:v. Sez. 5, n. 4118 dei 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per que-,te ragion: i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610, comma 5 bis. cod. proc. pen. con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentu dol.c :7pese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una Cassa delle arnme:,Je, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore i7Vriv:, 12 im DEPOSITATO I