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Ordinanza — n. 19724/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19724/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZO PIETRO PAOLO nato a NAPOLI il 29/06/1955 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti‘, — -- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; !:..rTErarro IN FATTO E di Bologna, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava ia richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i reati giudicati daie sentenze presupposte, richiesta presentata da Pietro Paolo Polizzo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19724/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZO PIETRO PAOLO nato a NAPOLI il 29/06/1955 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti‘, — -- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; !:..rTErarro IN FATTO E di Bologna, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava ia richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i reati giudicati daie sentenze presupposte, richiesta presentata da Pietro Paolo Polizzo.

Parole chiave

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personale carcerario diritto penitenziario permesso di promuovere un procedimento penale modifica della sentenza diritti del detenuto amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen.„ con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZO PIETRO PAOLO nato a NAPOLI il 29/06/1955 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti‘, — -- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; !:..rTErarro IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

di Bologna, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava ia richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i reati giudicati daie sentenze presupposte, richiesta presentata da Pietro Paolo Polizzo.

2. rnr nassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di moti azi e. li legge, aliegar'io ricryso per cassazione personale, presenta 7asa circondariale di Ferrara.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la faco]t do l ctTt, (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricor o p 2, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pera oa, da difensori iswitti nell'albo speciale della Corte di cassazione („artl. 5/1, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). -icorso pr.,i)(:,st,c_ deve esse ,e dichiarato inammissibile, ai sensi cod. pi-oc. pen.„ con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

i cibin il ricorso e corclanna il ricorrente al pagamento delle spese ‘7ersamento della somma di 3.000,03 euro alla Cassa delle Roma il 28/10/2021. Il Consollee estensore Il Pre idente ki-ìkonioC_TRiro Filipp DEPOSIT