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Ordinanza — n. 19723/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19723/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E 7..-EL- -r-i;_s di Roma, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice .le.l'recuzione rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Dario di Benedetto che aveva richiesto la revoca della decisione del 18/11/2005 del tribunale di Roma, con conseguente rideterminazione del cumulo della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19723/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E 7..-EL- -r-i;_s di Roma, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice .le.l'recuzione rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Dario di Benedetto che aveva richiesto la revoca della decisione del 18/11/2005 del tribunale di Roma, con conseguente rideterminazione del cumulo della pena.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti revoca della sospensione condizionale consumo di canapa guida recidiva in stato di ebbrezza traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DARIO nato a ROMA il 23/11/1970 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAda-t-6—anrviso alle pard udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E 7..-EL- -r-i;_s di Roma, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice .le.l'recuzione rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Dario di Benedetto che aveva richiesto la revoca della decisione del 18/11/2005 del tribunale di Roma, con conseguente rideterminazione del cumulo della pena.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e \iolazione di legge, insistendo nella richiesta ed evidenziando che le SS.UU. Ci questa Corte di cassazione avevano assolto altro imputato per la coltivazione di quattro piantine di Marijuana.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, dai dei'n roa in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà d- • (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso yr '‹. irr-"--2, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena .i";,,ar, asoibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (deo. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Pei queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi deN'art 55 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

il iHcorso e :arlanna i; ricorrente al pagamento delle spese pre-,,:essui e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/10/2021. I! '..onsid!!ere estensore Il Presidente An onio Cairo DEPOSITATO