Ordinanza — n. 19722/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Lecce, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da Mazza Alessandro, internato presso la Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, finalizzata ad ottenere l'ineseguibilità del giudicato e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la decisione emessa dal Tribunale di Taranto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Lecce, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da Mazza Alessandro, internato presso la Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, finalizzata ad ottenere l'ineseguibilità del giudicato e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la decisione emessa dal Tribunale di Taranto.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA ALESSANDRO nato a SAVONA il 03/08/1964 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEpato avviso aIre-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Lecce, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da Mazza Alessandro, internato presso la Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, finalizzata ad ottenere l'ineseguibilità del giudicato e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la decisione emessa dal Tribunale di Taranto.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazie- e e iin,lone di legge, rinviando per la presentazione dei motivi dichiarazione di impugnazione.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena Inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art.t. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12,12017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Pe CL aaioì, l ricorso preposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi U, cod. voc. nen., con i:,i conseguente condanna del ricorrente n • bftju ent,- -) delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
r nanmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese preee:LiaH r. al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/10/2021. Il Core7.,-r.: estensore Il Presidente A- ( re _ Fui DEPOS:TATO IN C