Ordinanza — n. 19720/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAABLA CHERIF nato il 31/05/1995 avverso la sentenza del 21/05/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribwi,-3i( di -...c.rno, ufficio Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza in epigrafc Benaabla Cherif la pena di anni tre mesi quattro di reclusione, per i reati di resistenza a P.U. e di tentato omicidio. Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia Benaabla Cherif e lamenta il vizio di motivazione. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19720/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, R i. Ul; Sez. 5, n. 4113 del 20/09/1999, Espingla, Rv. 214482-01). Per que7-.1.e ra'tc: !I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAABLA CHERIF nato il 31/05/1995 avverso la sentenza del 21/05/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribwi,-3i( di -...c.rno, ufficio Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza in epigrafc Benaabla Cherif la pena di anni tre mesi quattro di reclusione, per i reati di resistenza a P.U. e di tentato omicidio. Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia Benaabla Cherif e lamenta il vizio di motivazione. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.
In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di !-endere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/201,_ cane, Rv. 222959-01;
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, R i. Ul; Sez. 5, n. 4113 del 20/09/1999, Espingla, Rv. 214482-01). Per que7-.1.e ra'tc: !I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente tonio Cairo ili po C a )tk, DEPOSITATO IN CAN