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Ordinanza — n. 19718/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19718/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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11 Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Luparello Carmelo. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazir»ne e .rk.', 37ione di legge, riservando la presentazione dei motivi al difensore 12, non provvedeva a tanto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19718/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazir»ne e .rk.', 37ione di legge, riservando la presentazione dei motivi al difensore 12, non provvedeva a tanto.

Parole chiave

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esame di cassazione oltraggio alla corte impugnazione di decisioni amministrative violazione delle norme procedurali accollo delle spese procedurali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorre r1 nento delle spese proczssuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, Lo Si una scmma o o ( sa delie arrnv2nde, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO CARMELO nato a RIBERA il 01/04/1978 avverso l'ordinanza del 07/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA1clato avviso- alle para udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; ENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. 11 Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Luparello Carmelo.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazir»ne e .rk.', 37ione di legge, riservando la presentazione dei motivi al difensore 12, non provvedeva a tanto.

3. in :ca:-sc, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'erThata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dr-.iiThiputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena cl'inamrnissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (ara. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Pe- queste -Dgioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi ' I comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorre r1 nento delle spese proczssuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, Lo Si una scmma o o ( sa delie arrnv2nde, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orc:•essuaii e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende n 07- Roma il 28/10/2021. Il Consiglic-e estensore Il residente A ( Casa DEPOSITATO IN CANCE RIA