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Ordinanza — n. 19716/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19716/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREKA G3OK (CUI 038KX58) nato il 07/05/1987 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con 'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Roma rigettava la richiesta formulata di Gjok Ndreka finalizzata ad ottenere il riconoscimento della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, relativamente alla pena di cui alla sentenza della Corte d'appello di Venezia pena di anni tre mesi otto di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19716/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel provvedimento :mpuonato, invero, risultano valutati gll elementi agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi, in particolare, che la condotta indicata ha indotto a ritenere non suscettibile di accoglimento la richiesta, dovendosi sottolineare, oltre alle condanne inflitte, che non era possibile compiere la prognosi della idoneità della msiura al reinserimento del Ndreka nel tessuto socio ovr. Il ricorso -o inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato proroga della carcerazione espulsione domanda d'asilo di rom assistenza riabilitativa allontanamento condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso -o inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREKA G3OK (CUI 038KX58) nato il 07/05/1987 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con 'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Roma rigettava la richiesta formulata di Gjok Ndreka finalizzata ad ottenere il riconoscimento della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, relativamente alla pena di cui alla sentenza della Corte d'appello di Venezia pena di anni tre mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza Gjok Ndreka, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative delle misure richieste e della particolare condizione del detenuto.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intr-irecment.e generico e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato non individua singoli aspetti del provvedimento impugnalo da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, escluso dal Tribunale di sorveglianza.

Nel provvedimento :mpuonato, invero, risultano valutati gll elementi agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi, in particolare, che la condotta indicata ha indotto a ritenere non suscettibile di accoglimento la richiesta, dovendosi sottolineare, oltre alle condanne inflitte, che non era possibile compiere la prognosi della idoneità della msiura al reinserimento del Ndreka nel tessuto socio ovr. Il ricorso -o inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiaro le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/1C/2021. Il Consigiiere estensore Il Presidente An onic_,Ctn , Fili DEPOSITATO IN CANS L