Ordinanza — n. 19712/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la '*Thni:l2i epigrafe il Giudice per le indagini prel minari del tribunale di Firenze applicava la pena con il consenso delle parti la pena di anni tre di reclusione ed euro 3500 di multa, all'esito del celebrato patteggiannento. Avverso tale sentenza Negro Dejan Guido ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia ed ha osservato che la pena applicata non rispecchiava quella che costituiva ggett,o di accordo e che, in particolare, la sanzione di cui al capo f) era stata erroneamente indicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19712/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervenuta deduzione determina l'inammissibilità del ricorso proposto. In particolare, pacifico che erroneamente indicata la pena, deve osservarsi che la pena nel patteggiamento inficia l'accordo si è, tuttavia, indicato che l'indicazione al capo f) era frutto di un mero refuso essendosi confusa la sanzione di cui ai capo e) con quella di cui all'anzidetto capo f). Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GUIDO DEJAN nato a GENOVA il 08/03/1995 avverso la sentenza del 17/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che:
1. Con la '*Thni:l2i epigrafe il Giudice per le indagini prel minari del tribunale di Firenze applicava la pena con il consenso delle parti la pena di anni tre di reclusione ed euro 3500 di multa, all'esito del celebrato patteggiannento.
2. Avverso tale sentenza Negro Dejan Guido ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia ed ha osservato che la pena applicata non rispecchiava quella che costituiva ggett,o di accordo e che, in particolare, la sanzione di cui al capo f) era stata erroneamente indicata.
3. L'intervenuta deduzione determina l'inammissibilità del ricorso proposto. In particolare, pacifico che erroneamente indicata la pena, deve osservarsi che la pena nel patteggiamento inficia l'accordo si è, tuttavia, indicato che l'indicazione al capo f) era frutto di un mero refuso essendosi confusa la sanzione di cui ai capo e) con quella di cui all'anzidetto capo f). Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigiiere est. Il Presidente