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Ordinanza — n. 19710/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19710/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e 4). Si trattava di un'associazione finalizzala alla truffa, alla ricettazione, al reimpiego e alla bancarotta, oltre che all'insolvenza o4tric9:1'è altra truffa. Avverso questa ordinanza Giuseppe Mancuso ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra í reati presupposti.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si trattava di fatti che erano stati commessi in un arco temporale, compreso tra il 2001 e il 2008, contesto temporale eccessivamente ampio. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rive!are erf.nttivamente i dedo'_ti ‘/ÌZ di motivazione. Per queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata riciclaggio di denaro aggravato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati reati connessi

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATO ALBANO BRUNO nato a GALLARATE il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la continuazione nei confronti di Albano Bruno Bellinato tra i reati compresi nelle sentenze presupposte di cui ai nn.

1) e 4). Si trattava di un'associazione finalizzala alla truffa, alla ricettazione, al reimpiego e alla bancarotta, oltre che all'insolvenza o4tric9:1'è altra truffa.

2. Avverso questa ordinanza Giuseppe Mancuso ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra í reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono, in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali ha negato il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte.

Si trattava di fatti che erano stati commessi in un arco temporale, compreso tra il 2001 e il 2008, contesto temporale eccessivamente ampio. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rive!are erf.nttivamente i dedo'_ti ‘/ÌZ di motivazione. Per queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Fi ppo Casa L__________ ."•••nn•n DEPOSITAT