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Ordinanza — n. 19708/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of new dangerousness evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the extension of a differentiated prison regime. The lower court had justified the measure based on the prisoner's active role in a criminal clan and recent convictions, while the appellant argued for current dangerousness and omitted relevant aspects. The supreme court ruled that the appeal relied on already evaluated facts and failed to demonstrate a violation of law or a lack of coherent reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen.; The review of the differentiated prison regime is limited to violations of law, requiring a complete and logical motivation that justifies the measure based on current dangerousness.

Parole chiave

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differentiated prison regime dangerousness assessment criminal clan involvement lack of new evidence violation of law standard inadmissible appeal penitentiary law revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen.
Deve, in pmposPle, rievarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen., L !imitato alla violazione di legge.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste :agioni processuali; il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile L 3.0(-10.C;::: euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste :agioni processuali; il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile L 3.0(-10.C;::: euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611
Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTIELLO SALVATORE nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/01/1970 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da tavatoe Cantiello avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tr:b.inale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo casalese; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di esso clan dal ricorrente, oltre che dalle condanne anche sopravvenute nei confronti del Cantiello, a carico del quale erano stati inflitte, tra l'altro, nove condanne all'ergastolo, l nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno, oltre alla affermazione i mzponsabilità per ia partecipazione .iil'associazione di cui all'art. 416-bis cod.

2. Avverso tale odinanza Salvatore Cantiello, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Carlo De Stavola, ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna attualità di pericolosità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità deli'istante. Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento c, si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione.

3. Il ricon ) essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla .er;je.. Deve, in pmposPle, rievarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen., L !imitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di J,2grT 29s!.anzia!e e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minin - i eli coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorveglianza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee argornentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni .che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). ContrarianrnL cccii specie, non r:CGITe I la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. L. --erH:en-lente valuL3L e ejlcet iH senso 'Ifavorevole gli elementi che hanno indotto dogliunze richiamo alVaiisenza di contatti concreti e attuali tra il gruppo di rifieHmerit.o alla luce della lAgratia dell'istante e della finalità della n- cctma, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale -,to. Deve, invero, oss ,7.2rvprsi come il ricorso riproponga elementi già valutati corretl_arner cal Tribunale e come si rinsaldi la valutazione che aveva indotto il giudice di merito a confermare la conclusione cui si è inteso pervenire.

Per queste :agioni processuali; il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile L 3.0(-10.C;::: euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P . . M . Dichiara irìarnrsiLi i.-.orso e condanna il ricoi-rente al pagamento delle spese processuali e al versan-ieni 3.000,00 curo ail a Cassa delle Ammende. Così deciso i