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Ordinanza — n. 19707/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to filing by an unqualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19707/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney lacking the required qualification to practice before higher courts. The appellant, convicted of a minor offense, had initially appointed an unqualified lawyer who proceeded with the appeal despite the strict procedural rules governing legal representation. Consequently, the court ruled that the filing violated the mandatory requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), Art. 613, Art. 616 c.p.p.: An appeal filed by a defense attorney not authorized to practice before the Court of Cassation is inadmissible, rendering the entire proceeding void and subjecting the appellant to costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified attorney Court of Cassation defense representation procedural defect legal qualification court costs testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZZU ROBERTO nato a CASTELSARDO il 08/12/1968 avverso la sentenza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentienzn in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea /iu Roberto colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge L. 18 aprile 1975, n. 110 e lo condannava alla pena di 334 euro di ammenda. Interponeva appello Muzzu, con il ministero del difensore di fiducia, Porcu Tiziana il gravame era trasmesso a questa Corte di cassazione, in applicazione della regola di conversione e del principio del favor impugnationis.

L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, (non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende The il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un cito se iiii)rovvisto della prescritta abilitazione„ innanzi le superiori giurisdizirni,inpone l'emissione di una deciaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processui Yersamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende Così deciso iinn- 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Avsnio Ca. o Filip Casa Lì i OFPOSITATo cAbic 1 9 A4 L