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Ordinanza — n. 19706/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against workhouse measure due to lack of social danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Roberto Basile's cassation appeal inadmissible regarding his workhouse measure. The court held that the lower tribunal correctly assessed Basile's social danger based on his habitual delinquency and negative judicial prognosis. Consequently, the appeal was rejected for being manifestly unfounded and not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 103 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The social danger assessment for security measures must be grounded in actual criminal conduct and future recidivism probability, distinguishing it from mere criminal capacity; appeals failing to address this are inadmissible.

Parole chiave

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social danger assessment security measure revocation habitual delinquency cassation inadmissibility prognostic evaluation workhouse measure recidivism probability prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 103 cod. pen
Basile era stato dichiarato socialmente pericoloso ed era seguita la dichiarazione di cui all'art 103 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 51660, del 16/10/2018, Mainardi Renato, Rv. 274379
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ROBERTO nato a AVELLINO il 23/08/1971 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'appello avverso la misura di sorveglianza della casa di lavoro, applicata a Roberto Basile, dichiarato delinquente abituale. Basile era stato dichiarato socialmente pericoloso ed era seguita la dichiarazione di cui all'art 103 cod. pen. 2.Avverso tale ordinanza Roberto Basile, a mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato Taccone, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la mancata revoca della misura di sicurezza.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso non tiene v , presente il profilo di pericolosità correttamente ritento yT Basile, aspetto che ha indotto alla applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art 103 cod. pen. La pericolosità sociale è sempre ancorata alla perpetrazione di un reato o r_eefne—aatat-e-r di un quasi reato; a detta condotta si aggiunge ii giudizio negativo del Giudice in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi fatti penalmente rilevanti, di guisa che quella valutazione non può prescindere né essere estranea dalla effettiva condotta del soggetto nel tempo.

La pericolosità sociale è, dunque, una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si desume la probabilità di una recidiva; essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre, in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione di reati stessi (Sez. 1, n. 51660, del 16/10/2018, Mainardi Renato, Rv. 274379). La pericolosità sociale coincide, piuttosto, con una dimensione prognostico-preventiva e il Giudice di sorveglianza, nel disporre la misura finalizzata al suo controllo o nel revocarla, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale anzidetta, sia per ragioni sopravvenute, sia per l'eventuale assenza al momento della applicazione della misura.

La valutazione sulla pericolosità è pertanto adeguata e sussistevano i presupposti per l'applicazione della casa di lavoro. Per queste ragioni il ricorso proposto nell'interesse deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente cpridanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di1000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A/?...ie tonio Cairo F po Ca DEPOSITATO IN CAN ERIA e „ '(--* -,'