Sentenza — n. 19705/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 04/09/1966 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; i. La Ci( d'appelio di Messina con sentenza in data 3 luglio 2020 confermava la deusione emessa dal Tribunale di Messina il 16 ottobre 2019, emessa nei confronti di Giuseppe Marotta, per i reati di per aver portato senza motivo giustificato un coltello a serramanico fuori dalla propria abitazione oltre a una pisola a salve.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Ci( d'appelio di Messina con sentenza in data 3 luglio 2020 confermava la deusione emessa dal Tribunale di Messina il 16 ottobre 2019, emessa nei confronti di Giuseppe Marotta, per i reati di per aver portato senza motivo giustificato un coltello a serramanico fuori dalla propria abitazione oltre a una pisola a salve.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 04/09/1966 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
i. La Ci( d'appelio di Messina con sentenza in data 3 luglio 2020 confermava la deusione emessa dal Tribunale di Messina il 16 ottobre 2019, emessa nei confronti di Giuseppe Marotta, per i reati di per aver portato senza motivo giustificato un coltello a serramanico fuori dalla propria abitazione oltre a una pisola a salve.
2. Ricorreva per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia Giuseppe Marotta, e deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge sottolineando come erroneamente aveva ritenuto la Corte d'appello che evidentemente la pena era stata inflitta non per la pistola a salve, ma per il solo porto del coltello.
3. Il ricorso non è manifestamente infondato e la sentenza impugnata deve essere annriiia 7a rinvio per intervenuta prescrizione. I fatti s: collocano, invero, temporalmente in data 25/7/2016 e il termine di prescrizione è interamente decorso il 25/7/2021. Del resto non si comprende dall'esame della decisione se la pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato sia stata determinata operando la riduzione di un terzo ovvero della metà, trattandosi di contravvenzioni. Alla iule di quanto premesso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione.
P.Q.M.
senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ari orio Calr» Filippo Casa DEPOSI-T