Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19700/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding pardon revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Borrello's appeal against the GIP's refusal to revoke his pardon inadmissible. Borrello argued that the decision authorizing the pardon's revocation was not properly acquired and that the criminal record certificate did not reflect the necessary legal basis. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the existing certificate already contained the relevant information and no new damage was alleged.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds invoked are manifestly unfounded and fail to demonstrate a violation of law sufficient to justify the review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility pardon revocation procedure manifestly unfounded grounds criminal record certificate procedural costs and fines violazione delle norme sicurezza minaccia non comprovata prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 05/01/1965 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca dell'indulto presentata nell'interesse di Vincenzo Borrello.

2. Avverso tale onclinanza il medesimo Vincenzo Borrello, con il ministero del difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, insistendo nell'accoglimento dell'istanza avanzata e invocando il rigetto della richiesta di revoca dell'indulto.

3. Il ricorso è fen-date su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Invoca, in definitiva, il ricorrente il rigetto della richiesta di revoca dell'indulto e, in particolare non essendo stata acquisita la decisione che aveva legittimato, secondo il giudice a quo la revoca del beneficio. In particolare la revoca dell'indulto e la relativa sentenza che non risulterebbe acquisita risulta non decisiva ai rini della decione. A parte il riferimento e'(i-fessa contenuto \ nel certificato del casellario giLicliziPe. deriva che il richiamo ad essa è aspetto adeguato alla anzidetta revoca, non avendo il ricorso fatto riferimento a una lesività che possa superare quanto risulta dal certificato del casellario anzidetto; né il ricorrente deduce una mancata conformità della iscrizione nel casellario al contenuto della decisione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a vers,3ilent:o della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.