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Ordinanza — n. 19693/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain terms cannot be re-examined on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19693/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence regarding drug and weapon possession, arguing a defect in the court's reasoning. The Court ruled that terms agreed upon during a negotiated plea procedure are final and cannot be re-examined on cassation, even under the guise of a lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 61, comma 2, C7 P.Q.M.: Terms of a negotiated plea procedure are final and cannot be re-examined on cassation, even regarding alleged defects in the court's reasoning.

Parole chiave

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negotiated plea procedure cassation inadmissibility finality of plea terms defect of motivation court costs and fine traffico aggravato di stupefacenti abuso di sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Art. 61, comma 2, C7 P.Q.M.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 61(2 .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi
Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola
215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAFFARI SALVATORE nato a APRILIA il 27/07/1983 avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; 9 1.rENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale Veiletri, in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe applicava a Salvatore Madaffari la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per i reati ascritti relativi alla detenzione di armi e di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Ricorre per cassazione Salvatore Madaffari e lamenta il vizio motivazione. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed 4 in ogni caso manifestamente infondata.

In tema di patteggiamento, infatti, t itte le stuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quaM9 r-rianfesl_rDzione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla pro-eedL,:-a negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di r,:m:.lere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01;

Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 61(2 . C7

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processo: r-zamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Cosi deciso 'n Y.orna il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente tonio Cairo Filippo Casa DEPOSITATO IN CAN e ERIA If