Ordinanza — n. 19692/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Magistrato di sorveglianza di Sassari, rigettava la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domicialire presentata nell'interesse di Berlingieri Nuccio e il Tribunale di sorveglianza, adito in riesame confermava quel giudizio. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge riservando i motivi al suo difensore di fiducia, motivi che non risultano depositati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge riservando i motivi al suo difensore di fiducia, motivi che non risultano depositati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI NUCCIO nato a CATANZARO il 17/09/1980 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIrdato avviso alle parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; r
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Sassari, rigettava la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domicialire presentata nell'interesse di Berlingieri Nuccio e il Tribunale di sorveglianza, adito in riesame confermava quel giudizio.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge riservando i motivi al suo difensore di fiducia, motivi che non risultano depositati.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà deXimputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inarnmssibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcrIn.ss!p:: al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/10/2021.