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Ordinanza — n. 19688/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for early release as generic and lacking critical analysis of sentencing court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ahmed Mahmoud's appeal against the Milan Supervision Tribunal's rejection of his early release inadmissible. Mahmoud argued the lower court's reasoning was contradictory and ignored his rehabilitative potential, but the Court found his arguments generic and lacking necessary critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Mahmoud was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is intrinsically generic and fails to provide a critical analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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early release appeal inadmissible appeal generic arguments lack of critical analysis procedural costs Italian criminal procedure supervision tribunal liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED MAHMOUD nato il 17/06/1970 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo avverso l'ordinanza in materia di liberazione anticipata nei confronti di Ahmed Mahmoud, emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, relativamente al semestre emessa dal 29/4/2020 al 28/10/2020. L'istante era stato sospeso il 29/5/2020 dall'attività lavorativa poiché aveva risposto male all'agente di polizia penitenziaria, che lo invitava ad attendere il suo turno per recarsi al lavoro, oltre ad essere stato ammonito per un consumo di farmaci.

2. Avverso tale ordinanza, Ahmed Mahmoud, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta e della particolare condizione del detenuto, che si era scusato per 'accaduto e trattandosi di violazioni di tipo amministrativo che non potevano essere considerate ai fini della liberazione anticipata.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che tra l'altro il rimedio è assimilato ad un mezzo di impugnazione 2, si deducono in questa sede aspetti di intrinseca genericità, senza sviluppare argomentazioni scandite da critica necessaria per sorreggere un motivo di impugnazione. Si rimettono alla Corte di legittimità valutazioni di fatto già sottoposte al Giudice di merito e che hanno indiscutibile valenza alternativa rispetto a quanto già ritenuto con un ragionamento immune da censure. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ; A tonio Cairo Fi i po CasCt____\ DEPOSITAT