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Ordinanza — n. 19491/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal request for general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Naceto's appeal inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a retrial regarding his criminal liability and the denial of general mitigating circumstances, but the appellate court had already excluded the latter because they were not formally requested during the appeal phase. The court rejected the appeal as procedurally flawed, noting that the lower court's reasoning on liability was sound and that the omission of the specific request for mitigation precluded its review.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to request the specific legal points or mitigating circumstances that were not raised or decided by the appellate court, thereby violating the principle of contradiction and the limits of cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances Article 610 c.p.p. procedural defect omission of request guida nonostante revoca della patente delitto di fuga infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACETO MARIO nato a CATANIA il 17/04/1992 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 14/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 20/03/2013, nei confronti di NACETO MARIO in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la (ribadita) affermazione della sua responsabilità non si fonda solo sulla fuga alla quale si era dato alla vista dei carabinieri (spiegata dall'imputato - anche in questa sede - con il fatto di esser privo della patente di guida) ma anche sulla assoluta inverosimiglianza delle giustificazioni addotte circa il trasporto, sulla motocicletta da lui condotta, di due persone a lui asseritamente estranee datesi alla fuga e che si erano liberate della sostanza poi recuperata dalla PG; - inverosimile, secondo la Corte territoriale, che i due fossero "balzati" sulla moto a sua insaputa per poi darsi alla fuga alla vista dei carabinieri; - la motivazione è tutt'altro che illogica nella parte in cui ritiene la condotta dell'imputato sintomatica della sua piena conoscenza dell'oggetto del trasporto, essendo palesemente illogica e fuori dell'ordine razionale delle cose la spiegazione contraria da lui fornita (sì da rendere irragionevole il dubbio della sua innocenza); - le circostanze attenuanti generiche non erano state chieste in appello sicché correttamente sono state escluse in assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore AL.* n TO DEPOSITAT—Al IN CAN(:I,LEHIA /011111.P.. 18 M ) 2022 IY