Ordinanza — n. 19490/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMUSCIO DOMENICO nato a ANDRIA il 01/08/1977 CONVERSANO SAVINO nato a ANDRIA il 06/12/1970 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 08/04/2015, nei confronti di LOMUSCIO DOMENICO e CONVERSANO SAVINO, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: LOMUSCIO DOMENICO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 19490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: LOMUSCIO DOMENICO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMUSCIO DOMENICO nato a ANDRIA il 01/08/1977 CONVERSANO SAVINO nato a ANDRIA il 06/12/1970 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 08/04/2015, nei confronti di LOMUSCIO DOMENICO e CONVERSANO SAVINO, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: LOMUSCIO DOMENICO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONVERSANO SAVINO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva (primo motivo) e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). I ricorsi sono inammissibili per le ragioni comunicate ai ricorrenti ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la valorizzazione (in senso negativo) dei precedenti penali degli imputati rende la motivazione immune dalle critiche mosse dai due ricorrenti. L'appello del Conversano sulla recidiva era del tutto generico siccome affidato a considerazioni del tutto astratte e teoriche che non tenevano in conto alcuno i numerosi precedenti da cui l'imputato era gravato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022