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Ordinanza — n. 19488/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19488/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDI RACHID nato il 20/01/1973 avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA11~3wisead~n-AL; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MONZA, con la sentenza in epigrafe, applicava a HAMIDI RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre HAMIDI RACHID, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza infrazioni riguardanti la canapa istanza di revisione penale motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MONZA, con la sentenza in epigrafe, applicava a HAMIDI RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDI RACHID nato il 20/01/1973 avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA11~3wisead~n-AL; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MONZA, con la sentenza in epigrafe, applicava a HAMIDI RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre HAMIDI RACHID, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consig