Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence for procedural inadmissibility under Article 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fall Niang inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lower sentence and exclusion of recidivism, but the court noted that the first-instance penalty was already significantly below the statutory minimum and that the recidivism assessment was not manifestly illogical. Consequently, the court rejected the claims regarding the application of the minimum sentence and the evaluation of renewed dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990; Art. 610, comma 1, c.p.p.: Appeals challenging the application of the statutory minimum sentence or the exclusion of recidivism are inadmissible if the imposed penalty is substantially below the medium statutory range and the reasoning regarding dangerousness is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL NIANG - C.U.I. 02YT3LM nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 22/08/2018, nei confronti di FALL NIANG - C.U.I. 02YT3LM in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del minimo edittale (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva (secondo motivo).
Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - la determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale non costituisce oggetto di diritto del cui diniego l'imputato possa lamentarsi; - nel caso di specie, peraltro, la pena applicata in primo grado (e confermata in appello) è di gran lunga inferiore al medio edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (che corrisponde a due anni e tre mesi di reclusione) ed è assai più vicina al minimo, nonostante la ritenuta e applicata recidiva qualificata; - né corrisponde a vero che il minimo edittale non è stato applicato in virtù della natura "pesante" della sostanza detenuta, avendo il ricorrente negletto gli altri elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione; - la valutazione del nuovo reato quale sintomo di rinnovata pericolosità dell'imputato è affidata a motivazione che, non essendo manifestamente illogica, sfugge al sindacato di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore Il'Presid nte L. L ìr• t.) 111-0 TA TA LUCA R IN CAN