Cassation appeals dismissed for lack of standing due to procedural changes in criminal appeal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Di Grazia Stefania and Nakkai Adel inadmissible. The defendants argued for a review of their agreed sentence under the Penal Code and tax regulations, but the Court found they lacked legal standing. The decision relied on recent legislative amendments requiring appeals to be filed through specific channels, which the defendants bypassed by filing personally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants after the entry into force of new procedural rules are inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GRAZIA STEFANIA nato a SALERNO il 12/01/1978 NAKKAI ADEL nato il 15/01/1988 avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di PADOVAkfti5:~11~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con la sentenza in epigrafe, applicava a DI GRAZIA STEFANIA e NAKKAI ADEL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.110 c.p., 73 DPR n. 309 del 1990. Propongono personalmente ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. I ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti che hanno proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore ALIDI 4 To ,.• ,400 Il P esident L CA RA DEPOSITATA IN CANCELLERIA /, 18