Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to violation of mandatory grounds for appeal under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mabaye Malickh inadmissible, ruling that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility. The appellant argued for a reduction in the sentence imposed by the Court of Appeal regarding drug trafficking charges. The court rejected this, noting the appeal was inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure because it failed to address the mandatory grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not fall within the mandatory grounds for review specified in Article 610, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MABAYE MALICKH nato il 15/08/1996 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 17/11/2020, nei confronti di MABAYE MALICKH confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 riducendo la pena ad anni tre e mesi otto di reclusione e 14.000 euro di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c. p.p. Osserva il Collegio: - per la determinazione della pena-base, al ricorrente è stata applicata una pena assai prossima al minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (anni 7 e mesi 6 di reclusione e 30.000 euro di multa); - non è affatto vero che ai fini della determinazione della pena base la Corte di appello ha tenuto conto anche della sostanza oggetto di separata contestazione con il reato-satellite di cui al capo B; - è piuttosto vero che tale ragionamento (la sostanza complessivamente detenuta dall'imputato) è stato utilizzato solo per diversificare la minor pena applicata al concorrente nel solo reato di cui al capo B.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore ALDO A ETO Il Keside Ly'cA RA • • CANCEt.,_ERIA 1